INTRODUZIONE DI ARMI SCARICHE ED IN CUSTODIA 2008/2009

L’introduzione da parte di privati, di armi scariche ed in custodia per fini venatori, (L. 394/1991 art. 11, c. 3. lett. f e D.p.r. 10/03/2004 allegato A art. 3, c. 1. lett. g), è consentita esclusivamente lungo tre direttrici della viabilità principale che attraversano il territorio del Parco. La relativa autorizzazione va richiesta secondo la modulistica predisposta. L'introduzione di armi non autorizzata è sanzionata a norma dell'art. 30 della L. n. 394/1991. Modello (Pubblicato l'01/09/08 alle ore 11:00)

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