IL PARCO CHIEDE ALLA REGIONE PUGLIA INTEGRAZIONI AL D.P.G.R. ANTI INCENDI BOSCHIVI 2012

Il Presidente del Parco Nazionale dell'Alta Murgia, Cesare Veronico, ha inviato una nota formale all'Assessore alla Protezione Civile della Regione Puglia, Fabiano Amati, affinché il nuovo Decreto del Presidente della Giunta Regionale relativo alla dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi 2012, contenga alcune importanti integrazioni. La prima riguarda il necessario coordinamento del provvedimento del Presidente della Regione Puglia con la disciplina di tutela delle aree naturali protette che, ciascuna secondo il proprio ordinamento, può regolamentare specificamente la tutela dagli incendi in accordo con le esigenze di protezione. La seconda, di rilevante importanza, riguarda il divieto di realizzazione delle precese (fasce tagliafuoco) su pascoli naturali con roccia affiorante. Tali aree sono, infatti, sottoposte a particolare tutela dalle norme delle Direttive comunitarie 92/43/CEE ("Habitat") e 79/409/CEE ("Uccelli"), nonché dalle misure di conservazione delle ZPS (Regolamento Regionale n. 28/2008) ed, in ultimo, dalla disciplina di tutela del Parco Nazionale dell'Alta Murgia (D.P.R. 10/03/2004). Le integrazioni richieste, di seguito riportate, si rendono necessarie per evitare spiacevoli equivoci derivanti da differenti interpretazioni che pongono in conflitto gli operatori di sorveglianza sul territorio e gli agricoltori operanti nel Parco.

Queste le integrazioni proposte, elaborate sulla base del testo del D.P.G.R. n. 424 del 13 aprile 2011 “Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi nell’anno 2011, ai sensi della L. 353/2000 e della L. r. 18/2000”:

All’Art. 3), dopo l’ultimo periodo, aggiungere:
“All’interno delle aree protette nazionali istituite ai sensi della L. 394/1991 e di quelle regionali istituite ai sensi della L.R. 19/1997 si applica la specifica normativa ove esistente, ovvero le disposizioni in materia eventualmente adottate dall’Ente di gestione”.

All’Art. 8), dopo l’ultimo periodo, aggiungere:
“E’ vietata la realizzazione di fasce protettive su pascoli naturali caratterizzati da roccia affiorante costituenti habitat naturali prioritari tutelati dalle Direttive comunitarie 92/43 e 79/409, nonché dalle misure di conservazione per le Zone di Protezione Speciale di cui al Regolamento Regionale n. 28/2008 e dalle eventuali discipline di tutela delle aree naturali protette”.
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